Il testimone non giura, ma pronuncia avanti al Giudice la formula solenne di impegno a dire la verità. Rispondere è un dovere; mentire o tacere, se si è a conoscenza dei fatti, è un reato. Se quando il giudice o l'avvocato ti fa una domanda non hai capito/sentito, chiedi chiarimenti.
Mi faranno giurare prima di testimoniare? Della testimonianza il teste deve leggere una formula che gli mostra il giudice e che costituisce un giuramento di dire tutta la verità e di non nascondere nulla di ciò che è a conoscenza, con avvertimento che, in caso contrario, scattano sanzioni di tipo penale.
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (1). È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni (2).
La formula del giuramento è sempre accompagnata da un gesto della mano destra che si rivolge o verso il cielo e il sole, testimoni di tutte le azioni umane, o verso un oggetto (pietra sacra, ecc.) o luogo religioso (tempio, santuario, ecc.) in cui è più immediatamente presente la vita e l'azione della divinità.
Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la testimonianza, al Testimone sarà rilasciata dal Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.