La persona offesa nel procedimento penale può esercitare poteri di impulso o di sollecitazione o altresì di controllo sull'attività del pubblico, gode di diritti di informazione e ha altresì facoltà di partecipazione al procedimento penale stesso.
198682). A differenza di quanto previsto nel processo civile, anche la persona offesa dal reato può essere sentita come testimone in dibattimento e come possibile testimone durante le indagini preliminari. Nella fase dibattimentale essa viene convocata nel rispetto delle cadenze stabilite dall'art.
Le possibili conseguenze per la persona offesa che non si presenta in tribunale sono tre: il giudice può dichiarare la remissione tacita della querela; il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo; il processo può terminare con il proscioglimento dell'imputato.
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall'autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l'autore del reato sia perseguito ...
la persona offesa o il suo difensore possono chiedere per iscritto al Pubblico Ministero di procedere ad incidente probatorio; in caso di partecipazione all'incidente probatorio il difensore della persona offesa dal reato potrà partecipare e rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame (art.