Chi emette un assegno che non può essere pagato per mancanza di liquidità, viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dai 516 ai 3.098 euro. Per i titoli superiori a 10.000 euro o nel caso di ripetizione della violazione, inoltre, si applica una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.
Emettere un assegno scoperto è un illecito amministrativo che viene punito con una sanzione pecuniaria e con la revoca di sistema. La sanzione varia da 516 euro a 3.099 euro. Se l'importo supera i 10.329 euro o il reato è stato reiterato, può anche aumentare.
Ciò implica che complessivamente i termini sono di 68 giorni (60 + 8) nel caso in cui l'assegno sia stato emesso su piazza (stesso Comune della Banca) e di 75 giorni (60 + 15) ove sia stato emesso fuori piazza (Comune diverso) sempre partendo dalla data di emissione che è riportata sull'assegno.
Trascorsi gli 8 o i 15 giorni l'emittente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e viene meno la possibilità di attivare una serie di misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell'assegno; la più importante è il "protesto", che consente di agire per via ...
Nel caso di assegno protestato, il creditore viene tutelato anche dagli Istituti Bancari che rilasciano una dichiarazione nella quale si “certifica” che nonostante la presentazione dell'assegno da parte del creditore entro i termini previsti dalla legge, quest'ultimo non ha però potuto riscuotere il proprio credito.