L'inizio lavori è quando davvero iniziano concretamente i lavori edilizi, in base agli indizi rilevati sul posto. Lo ricorda la sentenza 467/2018 del 24 gennaio del Consiglio di Stato, facendo riferimento all'art. 15, comma 2, D.P.R. n.
2 del dpr 380/2001, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che ...
L'effettivo inizio dei lavori – si legge nella sentenza – deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato.
Ciò avviene tramite una semplice lettera da consegnare in comune, completa della descrizione dei lavori in questione e della data del loro inizio. Si tratta ovviamente di una precauzione in più che non è assolutamente obbligatorio prendere, ma serve solo se si vuole dimostrare di essere dei cittadini modello.
481 c.p.). Il tecnico incaricato del progetto e dell'asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell'inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l'informazione scritta allo Sportello unico per l'edilizia.