la regola generale prevede che la prescrizione ordinaria di un credito è di 10 anni; il risarcimento del danno per fatti illeciti, invece, si prescrive invece in 5 anni; le bollette di luce e gas si prescrivono in 2 anni.
Quando intervenga sentenza di condanna passata in giudicato incomincia a decorrere un termine decennale di prescrizione, anche se per i diritti per i quali si è agito giudizialmente la legge dispone un termine inferiore ai dieci anni.
Quali debiti non vanno in prescrizione? Non sono soggetti a prescrizione i debiti derivanti da “diritti indisponibili”, ovvero quelli che per la loro importanza vengono sottratti a possibili negoziazioni che danneggerebbero lo stesso titolare o sono contrarie alla legge.
La prescrizione del recupero crediti inizia a decorrere dal momento in cui il creditore fa valere il suo diritto al recupero del credito nei confronti del debitore. Da quel momento, trascorsi dieci anni, il diritto di credito non può più essere esercitato nei confronti del debitore perché per legge il debito decade.
La prescrizione varia dalla natura dei debiti, per cui non esiste un unico termine di prescrizione, ma spesso i debiti legati ad affitti, spese condominiali, multe, bollette telefoniche ecc. hanno una prescrizione quinquennale. Mentre, le parcelle di notai, architetti e avvocati ecc. si prescrivono dopo tre anni.