L'aspettativa di 36 mesi è una sospensione del rapporto di lavoro non retribuita, estesa specificamente per i dipendenti pubblici (in particolare tramite il Decreto PA, art. 1, comma 12-quater, L. 183/2010), che permette di assentarsi dal lavoro mantenendo il posto per un massimo di 3 anni, anche per avviare attività professionali o imprenditoriali.
La durata dell'aspettativa varia molto in base al motivo (personale, familiare, formazione, carica pubblica, ecc.) e al contratto collettivo, ma generalmente può andare da pochi giorni per permessi brevi fino a 2 anni per gravi motivi familiari o fino a 11 mesi per formazione, con possibilità di periodi più lunghi o specifici (es. 3 anni per tossicodipendenza, durata del mandato per cariche pubbliche) e spesso è non retribuita, conservando il posto di lavoro ma senza stipendio, con alcune eccezioni previste per legge o CCNL.
C'è differenza tra un congedo e un'aspettativa? Di fatto, l'aspettativa è una forma di congedo, non necessariamente legata a un evento e generalmente regolamentata dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Quando si è in aspettativa si percepisce lo stipendio?
L'aspettativa può essere sia retribuita che non retribuita, a seconda del motivo e delle disposizioni contrattuali (CCNL); i casi principali di aspettativa retribuita includono l'assistenza a familiari disabili (Legge 104), il volontariato in emergenza (con rimborso), o specifiche situazioni nel pubblico impiego, mentre per motivi personali o altre cariche pubbliche è spesso non retribuita, con conseguente sospensione di stipendio e contributi, ma con diritto al rientro.
L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni durante l'anno, 6 mesi, nel caso il lavoratore abbia un contratto a tempo indeterminato. L'INPS corrisponde il 50% della retribuzione prevista da contratto a partire dal quarto giorno di malattia fino al ventesimo.