Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
L'art. 13 della Costituzione italiana - che apre il Titolo I concernente i “rapporti civili” - nasce dalla volontà dell'Assemblea Costituente di disciplinare la libertà personale dell'individuo, soppressa durante il regime fascista e intesa come condizione indispensabile per poter godere di qualsiasi altra libertà.
Da un punto di vista storico, la libertà personale, intesa come libertà negativa di non subire ingerenze altrui sul proprio corpo (c.d. libertà dagli arresti), è la prima e la più importante tra le c.d. libertà civili (Diritti costituzionali), essendo prevista (e tutelata) già nella Magna Charta Libertatum del 1215 ( ...
13. Il 12 settembre 1946 (primi due commi) e il 17 settembre 1946 (terzo, quarto, quinto comma e formulazione complessiva) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva l'articolo nel seguente testo: «La libertà personale è inviolabile.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.