Il ristorno fiscale nasce da un accordo tra Italia Svizzera siglato nel 1974 e prevede che parte delle tasse pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani ritornino agli Enti Locali, in particolare Province, Comuni e Comunità Montane.
Trattandosi di frontaliere nella fascia di 20km dal confine vediamo come avviene la tassazione: Imposta Svizzera: 100.000 * 15% (ipotetica aliquota di tassazione Svizzera) * 80% = 12.000 euro. Imposta in Italia: 90.000 (100.000 – franchigia) su cui viene applicata la tassazione per scaglioni IRPEF.
La percentuale di prelievo applicata sarà dell'80%. Naturalmente, i lavoratori frontalieri rimangono soggetti a tassazione anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera ed Italia.
Sono ritenuti frontalieri esclusivamente i dipendenti residenti in Italia, che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. Per rientrare in tale categoria è, dunque, necessario spostarsi quotidianamente nello Stato del proprio datore di lavoro.
A partire dal 1° febbraio 2023, quindi, il frontaliere italiano che lavora da remoto per conto del datore di lavoro svizzero non sarà più considerato tale; opereranno, conseguentemente, le ordinarie regole dell'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione tra i due Stati, che in sostanza prevedono la tassazione concorrente.