Filmarsi o fotografare una persona senza consenso, specialmente in luoghi privati (casa, spogliatoi), viola la privacy e configura reati come le interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), punibili con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. In luoghi pubblici, può costituire molestia (art. 660 c.p.). La diffusione senza consenso porta a gravi conseguenze civili e penali, come la diffamazione o il "revenge porn".
Una ripresa fatta con una microspia video, uno smartphone Android o Apple o altro mezzo è consentita se chi registra è fisicamente presente. Si possono fare video di nascosto un luogo pubblico, con lo scopo di documentare un reato, effettuare una denuncia con prova video o tutelare un proprio diritto.
Cosa succede se registro una persona senza il suo consenso?
L'art. 615 bis del Codice Penale prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni anche per chi, dopo aver registrato una conversazione alla quale non era presente e all'interno di un luogo di privata dimora, la divulga.
La diffusione illecita di messaggi vocali, screenshot chat e video integra violazione del GDPR (Regolamento Europeo Privacy). Questi contenuti sono "dati personali" la cui diffusione senza consenso costituisce "trattamento illecito".
In particolare, è perfettamente legale riprendere in video o fotografare un agente che abusa del proprio potere utilizzando il materiale (foto, audio, video) per produrlo in giudizio, in tribunale, per incriminare l'autore di un reato o difendersi da una falsa accusa.