Insultare un vigile urbano nell'esercizio delle sue funzioni, in luogo pubblico e in presenza di altri, costituisce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena aumenta se l'offesa attribuisce un fatto specifico o avviene via web.
L'art. 341-bis c.p. dispone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
L'offesa dell'onore (del pubblico ufficiale) e del prestigio (della pubblica amministrazione) configura il reato di cui all'art. 341-bis, c.p., quando avviene in un luogo pubblico o aperto al pubblico e avviene in presenza di più persone (che non siano però in divisa, come nel caso concreto, e siano estranei alla ...
Gli insulti sono reato (diffamazione) quando offendono la reputazione di una persona assente, comunicando con almeno altre due persone o tramite mezzi di pubblicità (social media, stampa), mentre l'offesa diretta ("in faccia") non è più un reato ma un illecito civile (ingiuria depenalizzata). I reati includono l'attribuzione di fatti determinati (es. "ladro") o l'uso di espressioni che ledono gravemente l'onore e la reputazione, soprattutto se diffuse pubblicamente o tramite mezzi tecnologici, configurando anche casi di diffamazione aggravata.
L'insulto diventa reato in Italia quando non è rivolto direttamente alla persona presente (che è ingiuria, ora illecito civile) ma avviene in sua assenza e in presenza di almeno due persone (diffamazione) o tramite mezzi di pubblicità come i social media, configurando diffamazione aggravata. Diventa poi reato anche di minaccia se l'insulto contiene un avvertimento credibile di un danno ingiusto.