Copiare all'esame di teoria della patente è considerato un illecito penale ai sensi della Legge 475 del 19 aprile 1925, configurando il "plagio intellettuale" o reati simili (come il falso ideologico in atto pubblico). Le conseguenze includono l'annullamento immediato della prova, la bocciatura, e possibili procedimenti penali con denunce all'autorità giudiziaria.
Copiare durante esami e concorsi pubblici in Italia è un reato, previsto da una legge molto vecchia ma ancora in vigore, la Legge n. 475 del 1925. Tale condotta comporta non solo l'esclusione dall'esame ma anche una condanna penale.
Il candidato ha a disposizione due prove d'esame. In caso di esito negativo della prima prova potrà ripeterla un'altra volta sempre entro i primi sei mesi della validità della marca operativa. Superato l'esame di teoria e non prima, gli verrà consegnato il foglio rosa e potrà esercitarsi alla guida.
Se si viene bocciati all'esame di teoria è necessario ripetere la prova. È possibile farlo dopo almeno 30 giorni (entro sei mesi) e si ha a disposizione solo un secondo tentativo. Se non lo si supera bisogna presentare una nuova domanda.
L'esame di teoria può essere sostenuto due volte. In caso di bocciatura, alcune autoscuole possono chiedere i circa 100 euro per l'iscrizione al secondo tentativo dell'esame di teoria.