Cosa succede se un dipendente sostituisce il titolare di incarico di DSGA per un periodo superiore a 15 giorni?

Domanda di: Ing. Rita Grasso  |  Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2026
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In caso di assenza del titolare, la sostituzione del DSGA per oltre 15 giorni comporta il conferimento di un incarico temporaneo a un assistente amministrativo (preferibilmente con profilo elevato) o altro personale, con diritto a un'indennità economica aggiuntiva (parte della retribuzione di direzione) e l'esonero parziale o totale dalle mansioni ordinarie.

Cosa significa "sostituzione dsga assenza breve"?

L'art. 57 del CCNL 18.01.2024 ha nuovamente disciplinato la sostituzione del DSGA. In particolare, il comma 1 prevede la sostituzione c.d. “breve” nel caso in cui il DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque per una assenza di durata tale da compromettere il corretto funzionamento della scuola.

Qual è la durata massima dell'incarico temporaneo di DSGA nel caso di assenza del titolare per un periodo prolungato?

Tale incarico di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe.

A chi spetta la sostituzione del DSGA?

L'art. 56, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 prevede che il DSGA “è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo .... Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art.

Chi sostituisce il DSGA assente per ferie?

Tanto premesso, in assenza del coordinatore amministrativo, il dirigente scolastico, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, potrà conferire un incarico all'assistente amministrativo al fine di provvedere alla sostituzione del DSGA assente.

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