Domanda di: Moreno De Santis | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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All'art. 10-ter l'omesso versamento iva prevede, quale presupposto, l'omesso versamento dell'imposta per un importo superiore ad euro 250.000 , con sanzioni che vanno dalla reclusione dal minimo di sei mesi al massimo di due anni.
Come anticipato, il reato di omesso versamento dell'Iva è punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni se l'importo evaso è superiore a 250mila euro per singolo anno tributario. Al di sotto di questo importo scattano sanzioni economiche.
Per l' omesso o insufficiente versamento di IVA la sanzione e' pari al 30% dell'importo non versato (art. 13, D. lgs 471_1997). Si applica a tutti i tipi di versamenti (saldi, acconti, liquidazioni mensili e trimestrali, da dichiarazione annuale etc) anche se l'importo non versato e' definito a seguito di accertamento.
la prima deve essere versata entro il 16 marzo. quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
La deve pagare chi svolge lavoro autonomo in maniera stabile e continuativa, che sia persona fisica o società, per cessione di beni e prestazioni di servizi che avvengono sul territorio nazionale. La pagano quindi le partite IVA. E il consumatore finale.