Domanda di: Ing. Ruth Montanari | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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Da questa corretta ricostruzione, ne deriva che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo.
La Cassa Edile provvede poi al pagamento ai lavoratori degli elementi salariali accantonati; ciò avviene due volte all'anno, nei mesi di luglio e dicembre, come liquidazione dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e per malattia, infortunio e malattia professionale.
L'azienda versa l'accantonamento alla cassa edile. Tale importo viene corrisposto ai dipendenti dalla cassa edile come indennità per ferie (luglio) e indennità natalizia (dicembre). Retribuito direttamente al dipendente in sostituzione del congedo non retribuito.
Quando il datore di lavoro non versa la Cassa Edile?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2723 del 23 gennaio 2012, ha stabilito che il datore di lavoro che ometta il versamento delle trattenute per ferie non godute, gratifiche natalizie e festività alla Cassa Edile non è punibile per appropriazione illecita, in quanto commette solo un illecito amministrativo.