Il venditore è obbligato per legge a garantire la trasparenza dell'acquisto e deve rimediare ai difetti, se non dovuti a normale usura o previsti dal programma di manutenzione ordinaria della vettura, per una durata minima di 12 mesi.
La garanzia prevede che il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante, a sua scelta, riparazione o sostituzione con un bene analogo, ovvero, nel caso in cui non sia possibile, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
La garanzia auto usate copre tutti i danni relativi alle componenti meccaniche della vettura, all'impianto elettrico e alla carrozzeria, mentre non include gli elementi soggetti alla naturale usura nel corso del tempo e gli eventuali danneggiamenti procurati dal nuovo proprietario dopo l'acquisto dell'auto.
Per i beni nuovi, la durata della garanzia legale è di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene. Per i beni usati, il venditore e il compratore possono accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore ma, comunque, non inferiore ad un anno.
L'articolo 132 del Codice del Consumo stabilisce che la responsabilità del concessionario è di 2 anni dalla consegna del bene. Questo periodo, nel caso di beni usati, può essere ridotto a un anno (art. 134) in accordo tra le parti. Nel caso dell'auto usata comprata dal concessionario la garanzia dura 2 anni.