La molestia è un comportamento indesiderato, insistente o offensivo (fisico, verbale o digitale) che viola la dignità, la tranquillità o la libertà sessuale altrui, creando un clima ostile. Si configura quando manca il consenso e persiste nonostante il rifiuto. Non è molestia un approccio rispettoso e consensuale.
La molestia consiste comunque in un'attività disturbatoria, pressante ed indiscreta, ma svoltasi “a distanza”, che non comprende necessariamente un comportamento connotato da un'intrusione nella sfera fisica della persona offesa. Per ciò che invece attiene alla violenza sessuale , l'art. 609- bis Cod.
Quando un comportamento viene considerato molestia?
Un comportamento è considerato molestia quando è indesiderato, offensivo, umiliante o intimidatorio, ha una connotazione sessuale o di altra natura discriminatoria e viola la dignità della persona, creando un ambiente ostile, o alterandone le abitudini di vita, specialmente in contesti lavorativi, di studio o pubblici, e può essere fisico, verbale o non verbale e non richiede necessariamente un'intenzione maliziosa ma la percezione della vittima.
d) la molestia sessuale in talune circostanze rappresenta un illecito penale e/o civile: in particolare le figure di reato che possono essere rilevate a carico di chi molesta sono quelle di: - molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.); - violenza privata (art. 610 c.p.); - atti osceni (art.
Caratteristica delle molestie sessuali è che creano sul posto di lavoro un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. La molestia sessuale si colloca ad uno stadio successivo rispetto a quella morale.