1) quando il debito deriva da fatto illecito(4); 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione [1460](5); 3) quando è scaduto il termine [1183], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore(6).
Terminata la fase delle premesse, si procede alla costituzione in mora: Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Vi costituisco formalmente in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore. Quando l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
Si ha mora del debitore (o mora debendi) quando il debitore ritarda senza giustificato motivo l'adempimento dell'obbligazione. Mora significa ritardo. La normativa sulla mora, quindi, disciplina l'ipotesi in cui la prestazione dovuta al creditore venga eseguita in ritardo.
Il creditore è costituito in mora a seguito dell'offerta da parte del debitore; gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.