Pertanto, in casa propria è lecito fumare, ma si raccomanda fortemente di non farlo in luoghi chiusi in presenza di bambini e donne in gravidanza. Negli spazi comuni dei condomini, ad esempio nelle scale, nell'ascensore, ecc., non è lecito fumare.
Nel 2003 viene emanata la legge n. 3 (art. 51), “Tutela della salute dei non fumatori” (Legge Sirchia), che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi.
Vietato fumare anche alle fermate all'aperto di metro, bus, traghetti, nei parchi se in presenza di bambini e donne incinte (ma l'ipotesi più restrittiva prevederebbe lo stop nei parchi pubblici in qualsiasi caso).
Fumare non è come svapare, infatti il cartello che impone il divieto di fumo nei luoghi al chiuso, si riferisce solo ai prodotti contenenti tabacco da combustione. Ciò significa che tale divieto non è applicabile alla sigaretta elettronica in quanto si tratta di un prodotto completamente diverso.
Fin dal 1934, il Regio Decreto 2316, “Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia”, stabilisce, all'art. 25, il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici.