I beni in leasing non sono generalmente ammortizzati nel bilancio dell'utilizzatore secondo i principi contabili nazionali (OIC). La proprietà formale rimane alla società di leasing, che calcola l'ammortamento. L'utilizzatore deduce i canoni, ma ammortizza il bene solo in caso di riscatto finale. Se vengono applicati i principi internazionali IAS/IFRS, il bene è inserito nell'attivo e ammortizzato.
Alcuni beni, non esaurendo la loro utilità nel tempo, non sono soggetti ad ammortamento. Tra questi vi rientrano senz'altro i terreni, fatti salvi i casi in cui, in ragione del particolare utilizzo, questi siano soggetti ad un deperimento effettivo.
il canone di leasing è deducibile nella misura del 20%, purché i canoni si riferiscano a vetture adibite al trasporto di persone e non di merci (quindi autocarri, ciclomotori e scooter sono esclusi). l'IVA è detraibile al 40% rispetto all'importo indicato in fattura.
Il primo, conosciuto come metodo patrimoniale, prevede l'iscrizione nel bilancio dell'utilizzatore dei soli canoni leasing. Nel dettaglio gli stessi dovranno essere iscritti nella voce B. 8 (costi per godimento di beni di terzi).
Il leasing non viene considerato un vero e proprio debito, e il bene in leasing non compare tra le attività aziendali. Contabilizzare il leasing come debito (come previsto dagli IFRS) consente di mostrare l'effettiva esposizione finanziaria dell'azienda e di rappresentarne meglio l'indebitamento netto.