Il termine di 60 giorni per la notifica di un decreto ingiuntivo è soggetto alla sospensione feriale?
Domanda di: Dr. Felicia Gatti | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2026 Valutazione: 4.6/5
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Sì, il termine perentorio di 60 giorni per la notifica del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.) è un termine di natura processuale e, come tale, è soggetto alla sospensione feriale. Il periodo di sospensione va dal 1° al 31 agosto di ogni anno, durante il quale il computo del termine si interrompe e riprende a decorrere dal 1° settembre.
Il termine di notifica del decreto ingiuntivo è soggetto alla sospensione feriale?
La notificazione deve avvenire entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria (90 giorni in caso di notifica al di fuori dell'Italia), in difetto lo stesso diventa inefficace (art. 644 c.p.c.), ma la domanda può essere riproposta. Il termine è perentorio e soggetto alla sospensione feriale.
Da quando decorrono i 60 giorni per la notifica del decreto ingiuntivo?
La notifica di un decreto ingiuntivo deve essere fatta entro 60 giorni, per non perdere di efficacia. Il termine utile inizia a decorrere a partire dal giorno in cui viene depositato in cancelleria.
Quando non si applica la sospensione feriale dei termini?
In materia civile, la sospensione feriale dei termini non si applica per alcuni procedimenti, tra i quali i procedimenti cautelari, le controversie di lavoro subordinato e i procedimenti di opposizione all'esecuzione. Anche al processo tributario si applica la sospensione feriale dei termini.
Cosa succede se il decreto ingiuntivo viene notificato oltre il termine di 60 giorni?
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 644 codice di rito, comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale ne deriva che, ...