Domanda di: Ing. Alighieri Bianchi | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2026 Valutazione: 4.4/5
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I termini per l'accertamento fiscale per l'anno d'imposta 2016, con dichiarazione presentata nel 2017, sono scaduti il 31 dicembre 2022 per le dichiarazioni presentate regolarmente. Se la dichiarazione non è stata presentata, il termine di decadenza si estende di solito al 31 dicembre dell'anno successivo.
Nel caso di accertamento per omesso o parziale versamento, il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di accertamento IMU 2016 è il 26.03.2022. Nel caso di accertamento per Infedele/Omessa Denuncia, il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di accertamento IMU 2016 è il 26.03.2023.
Tuttavia, per l'anno 2014, in caso di omessa dichiarazione e denuncia per reati tributari, resta applicabile il vecchio sistema: il termine resta al 31 dicembre 2025, sfruttando il vecchio raddoppio pre-2016.
I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile).
- l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreschè non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell'art. 10 del DPR 633 del 1972.