Domanda di: Sig. Giacinto Giuliani | Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2026 Valutazione: 4.6/5
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In Italia, la bestemmia non è più un reato penale dal 1999, ma costituisce un illecito amministrativo. L'articolo 724 del Codice Penale punisce chiunque bestemmia pubblicamente contro la Divinità o i simboli/persone venerati con una sanzione pecuniaria (multa) che varia da 51 a 309 euro.
Bestemmia: si può denunciare? Poiché la bestemmia non costituisce reato ma soltanto un illecito amministrativo, chi assiste a un'espressione blasfema contro una divinità non può recarsi dai carabinieri a sporgere denuncia.
Dispositivo dell'art. 724 Codice Penale. Chiunque pubblicamente [266 4] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309(1)(2).
1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila. 2. Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.