Sì, la lettera di diffida e messa in mora inviata da un avvocato per conto del creditore interrompe efficacemente la prescrizione, a patto che sia spedita via PEC o Raccomandata A/R. Questo atto, che manifesta la volontà di esercitare un diritto, blocca il termine e ne fa decorrere uno nuovo.
Come si possono interrompere i termini di prescrizione?
Per interrompere il decorso della prescrizione è necessario che il creditore della prestazione invii un sollecito, dal cui tono risulti inequivoca la volontà di ottenere l'adempimento. Non è necessario che l'atto manifesti l'intenzione, in caso di inadempimento, di adire le vie legali.
Quali sono gli atti che sospendono la prescrizione?
La sospensione della prescrizione si verifica laddove vi sia una particolare disposizione di legge che imponga che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare si sospendano. Altre cause di sospensione sono l'autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.
Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Per interrompere la prescrizione basta una richiesta scritta con indicazione del debitore. La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-2, con ordinanza del 10 marzo 2022 n.