Sì, l'ammortamento ridotto è possibile e consente di dedurre quote di ammortamento inferiori a quelle massime previste dal D.M. 31/12/1988 (art. 102 TUIR), senza perdere la quota non usufruita. Con la riforma IRES, non ci sono più limiti minimi (es. 50%): la differenza viene recuperata allungando il piano di ammortamento.
Se si vuole effettuare l'ammortamento prevedendo la riduzione dell'aliquota standard del 50% significa che per il primo anno, occorre ridurre l'aliquota standard di ammortamento della metà. Facendo riferimento all'esempio sopra riportato l'aliquota di ammortamento primo anno deve essere del 10%.
Esistono due tipologie di ammortamento: per beni materiali, con durata lunga o intermedia, e beni immateriali, con durata fino a 3 anni (fiscalmente). Il calcolo dell'ammortamento può seguire metodi di quote costanti, decrescenti o variabili.
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20% Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)
Quali sono le novità per l'ammortamento al 50% per i professionisti nel primo anno di imposta?
le spese di ordinaria manutenzione sono deducibili nel periodo di imposta; gli ammortamenti sono deducibili al 50% per il primo periodo di imposta; l'ammortamento per il costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali è previsto misura massima del 20% annuo.