Domanda di: Vitalba De Santis | Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2026 Valutazione: 4.7/5
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L'obbligo di ascensore antincendio o di soccorso è previsto per edifici ad alta intensità, come strutture ricettive sopra i 54 metri, ospedali, e in generale attività soggette a CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) con altezza antincendio significativa, conformemente al DM 15 settembre 2005 e al Codice di Prevenzione Incendi. Tali impianti, progettati con materiali resistenti al fuoco (EI 60-120), servono per l'evacuazione sicura e il soccorso dei Vigili del Fuoco, in quanto è vietato l'uso degli ascensori ordinari durante l'incendio.
Condomini con altezza maggiore di 24 metri con ascensore: è obbligatorio l'estintore, ma a seconda delle prescrizioni del tecnico incaricato, anche di una rete idrica antincendio e l'installazione di idranti o naspi.
Il riferimento primario è l'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 9 gennaio 1989, n. 13, che rende obbligatoria "l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini".
Quando è obbligatorio avere un impianto antincendio?
Quando è obbligatorio installare un impianto antincendio? L'installazione è obbligatoria in edifici con altezza superiore ai 24 metri, in ambienti industriali a rischio, e per le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), come previsto dal D.M. 3 agosto 2015 e dal D.P.R. 151/2011.
La norma specifica le disposizioni speciali e le regole di sicurezza per garantire il comportamento degli ascensori nel caso di incendio nell'edificio, sulla base di segnalazioni dal sistema di rilevazione dell'incendio al sistema di comando dell'ascensore.