In generale, l'ammortamento è un obbligo civilistico (art. 2426 C.c.) per ripartire il costo dei beni nel tempo. La sospensione degli ammortamenti (fino al 100%) è stata una facoltà eccezionale e temporanea (2020-2023) per far fronte all'emergenza Covid-19, non confermata per il bilancio 2024, salvo specifiche estensioni normative o la gestione degli effetti residui delle sospensioni precedenti.
L'obbligatorietà e la rilevanza giuridica del PIANO DI AMMORTAMENTO consegnato al cliente gratuitamente su sua semplice richiesta in corso di esecuzione del rapporto di finanziamento è stata ribadita dalla sentenza della Corte di Giustizia del 09/11/2016 Causa C-42/15.
Potrebbe infine non essere possibile sospendere l'ammortamento di un bene in relazione alla sua vita utile residua in quanto, per effetto delle previsioni normative degli ultimi anni, da ultimo il DL. 198/2022, le imprese potrebbero sospendere gli ammortamenti per quattro esercizi consecutivi (2020-2023).
In alcuni casi il legislatore fiscale prevede la possibilità di effettuare il calcolo delle quote di ammortamento, da portare in diminuzione del reddito d'impresa, riducendo i coefficienti ordinariamente previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. Tale procedimento prende il nome di AMMORTAMENTO RIDOTTO.