È un rimorchio leggero sprovvisto di targa e con massa massima complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg. Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice dell'autoveicolo trainante anch'essa rilasciata dagli Uffici Periferici del D.T.T.
Considerato parte integrante del veicolo cui è agganciato, non ha un suo libretto di circolazione e nemmeno targa propria, riportando quella del veicolo trainante tramite la targa ripetitrice di colore giallo ed è registrato sul libretto della vettura in questione.
Che differenza c'è tra carrello appendice e rimorchio?
Prendiamo in esame la guida: il rimorchio agganciato a una vettura viene assimilato all'autotreno e rispetta gli stessi limiti di velocità, cioè max 80 km/h in autostrada. Il carrello appendice invece viene considerato parte della vettura e dunque è sottoposto agli stessi limiti di velocità.
L'articolo 56 del Codice della Strada definisce il carrello appendice come “parte integrante dell'autoveicolo che lo traina, purché rientrante nei limiti di massa e di sagoma”. Il piccolo rimorchio non può avere più di due ruote e deve essere usato per trasportare attrezzature, pacchi e bagagli o altre cose simili.
Cosa bisogna fare per essere in regola con il carrello appendice?
Superato il collaudo viene rilasciato un permesso provvisorio valido per la circolazione e per il successivo ritiro del duplicato della carta di circolazione, completo dei dati tecnici relativi al carrello appendice. è previsto il rilascio di un tagliando autoadesivo da apporre sulla carta di circolazione.