Nel processo civile ordinario (post-Riforma Cartabia), il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta, da depositare entro 70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (art. 166, 167 c.p.c.) [Link: Brocardi.it https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art167.html] [Link: Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Comparsa_di_risposta] [Link: IUS - Il Portale delle Materie Giuridiche].
Eccezioni rilevabili d'ufficio: Sono rilevabili d'ufficio le eccezioni di avvenuto pagamento, di novazione, di rimessione del debito, di rinuncia al diritto, di inesigibilità per l'apposizione di un termine o di una condizione, di concorso del fatto colposo del creditore ex art.
Termini per la costituzione in giudizio del convenuto?
Dopo la Riforma Cartabia, il termine per la costituzione del convenuto nel processo civile ordinario è di almeno settanta giorni prima della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, calcolati a ritroso e con proroga al primo giorno non festivo successivo se il termine scade in un giorno festivo o di sabato. Il convenuto deve depositare una memoria difensiva, proponendo eccezioni e domande riconvenzionali.
La decadenza processuale può essere rilevabile d'ufficio?
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice [2938; 112 c.p.c.], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
Qual è il termine per la costituzione del convenuto in un processo di lavoro?
416 cpc --> il convenuto deve costituirsi almeno 10 GG prima dell'udienza e dichiarare la propria residenza o eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito. --> Deposito in cancelleria di memoria difensiva.