Domanda di: Sig. Silvano Bruno | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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La forma del contratto è il mezzo attraverso il quale le parti manifestano il loro consenso verso l'esterno. Ai sensi dell'art. 1325 c.c., la forma costituisce un elemento essenziale del contratto allorquando risulti prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Le figure principali delle forme contrattuali sono quattro: l'atto pubblico, la scrittura privata (autenticata o meno), il contratto verbale ed infine il semplice comportamento concludente, cioè quello che, date le circostanze, dimostra la volontà delle parti di concludere un contratto, come nel caso che abbiamo visto ...
La forma. L'ordinamento italiano non prevede una particolare forma per il contratto di lavoro, che può pertanto essere concluso anche oralmente o per atti concludenti alla luce del principio generale di libertà della forma. La forma scritta può tuttavia essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge.
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza.
La forma è uno dei 4 requisiti essenziali del contratto (art. 1325) insieme a oggetto, causa e accordo delle parti. L'autonomia contrattuale lascia le parti libere di optare per la forma che ritengono più opportuna, ma questa libertà è solo relativa: l'art.