Domanda di: Dr. Fiorentino Sorrentino | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
(17 voti)
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età “.
In Italia l'istruzione obbligatoria ha una durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e scuola media) e i primi due anni del secondo ciclo (DM 139/2007).
Nessuna sanzione penale è prevista quindi nel caso di mancata frequentazione delle scuole medie e del liceo. Se l'alunno salta le lezioni alla scuola elementale, la responsabilità ricadrà sui genitori e si rischia anche un'ammenda salata (fino a 10mila euro).
Periodo di istruzione obbligatoria e gratuita. È un diritto-dovere del cittadino acquisire un'adeguata istruzione scolastica, previsto dalle legislazioni moderne al fine di favorire lo sviluppo intellettuale, morale e civile dei singoli e della società nel suo insieme.
Scuola primaria (per bambini dai 6 agli 11 anni, obbligatoria). Scuola secondaria di primo grado (per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, obbligatoria). Scuola secondaria di secondo grado (obbligatoria per ragazzi dai 14 ai 16 anni, non obbligatoria per ragazzi dai 16 ai 19 anni).