E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui all'Art. 5, comma 1.
Come per tutti gli altri piercing l'età minima per fare il piercing all'ombelico, alla lingua o al naso è dai 14 ai 18 anni, solo se autorizzati per iscritto dagli esercenti la patria potestà.
È vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di diciotto anni senza il consenso di uno dei genitori o del tutore, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio. 2. È vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di quattordici anni, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio.
Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio o di piercing su soggetti di età inferiore a quattordici anni. 2. Si possono effettuare procedure di piercing o di tatuaggio su soggetti di età tra i quattordici e i diciotto anni solo se autorizzati per iscritto dagli esercenti la patria potestà.
È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.