L'area Operazioni, Emergenze e Soccorsi (OES) della Croce Rossa Italiana è principalmente normata dallo Statuto dell'Associazione, dal Regolamento Generale Soccorsi Speciali e dalle specifiche ordinanze commissariali che disciplinano l'organizzazione interna, agendo come struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Quali sono le disposizioni normative di riferimento per la salute e sicurezza dei volontari CRI?
Il decreto legislativo n. 81/2008 che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile e della Croce Rossa Italiana con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro.
Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro.
Il CONE e i COE sono strutture dotate di materiali, mezzi e personale in grado di rispondere a qualsiasi tipo di evento naturale o antropico. Sono dislocati presso Settimo Torinese, Roma, Avezzano e Bari. Gli NPI sono invece strutture operative ideate per intervenire in caso di specifiche emergenze.
Guida e faro delle azioni dei Volontari della Croce Rossa sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.