I principali presupposti per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento prevedono che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, che sia un soggetto non fallibile, che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).
a) precisa che per “sovraindebitamento” si intende: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Quali debiti non rientrano nel sovraindebitamento?
Non rientrano, tecnicamente, nella sfera della esdebitazione la liberazione dei debiti conseguente a procedure negoziali, quali il concordato preventivo, il concordato minore, l'accordo di ristrutturazione, gli accordi in esecuzione di piano attestato di risanamento.
Per essere considerati soggetti beneficiari deve essere accertata la situazione di sovraindebitamento, ovvero una situazione debitoria permanente e superiore al patrimonio liquidabile. Situazione che determina un'accertata difficoltà a saldare regolarmente i propri debiti.
Chi non può ricorrere alla procedura della gestione della crisi da sovraindebitamento?
Soggetti esclusi: non possono accedere l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento; chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; chi ...