La sospensione della prescrizione, che blocca temporaneamente il decorso del tempo, avviene per cause previste dalla legge (art. 2941 c.c.), tra cui rapporti tra le parti (coniugi, tutore/minore), il doloso occultamento del debito da parte del debitore, o durante il tempo necessario per provvedimenti giudiziari (come le rogatorie all'estero). Non confondere con l'interruzione, causata da atti di messa in mora o giudiziari.
a sospensione della prescrizione si verifica laddove vi sia una particolare disposizione di legge che imponga che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare si sospendano. Altre cause di sospensione sono l'autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.
Dispositivo dell'art. 160 Codice Penale. [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 459, 565]](1).
Per interrompere la prescrizione sarà sufficiente spedire una diffida formale ad adempiere. I costi sono ridotti e intanto si assicurano i propri diritti. Se ciò non fosse sufficiente o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile.
Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.