Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono: l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente; l'interruzione del termine di prescrizione (art.
Dalla mora derivano una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore: egli deve risarcire i danni da essa causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, sopportare il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; inoltre, non gli sono ...
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore. Quando l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
Si ha mora del debitore (o mora debendi) quando il debitore ritarda l'adempimento dell'obbligazione, a meno che il ritardo non sia determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (fermo restando l'obbligo di adempiere dal momento della cessazione della causa ostativa).
Cosa succede in caso di inadempimento del debitore?
La colpa dell'inadempimento
Secondo la legge (art. 1218 c.c.), il debitore che non esegue in modo esatto la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui “non imputabile”.