Sulla base di quanto detto è evidente che il Responsabile dell'Impianto (RI) e il Preposto ai Lavori (PL) svolgono compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione, ossia ruoli tipici di “dirigente” o “preposto” come definiti dall'art. 2 del D.
Il preposto ai lavori (PL) ricopre una funzione importantissima sia per l'esecuzione dei lavori, sia per la sicurezza, in quanto è il tramite tra il datore di lavoro/dirigente (colui che impartisce le direttive e fornisce i mezzi per lavorare in sicurezza) e l'operatore che deve eseguire il lavoro.
Chi è il responsabile del controllo delle condizioni ambientali durante un lavoro elettrico?
Il Responsabile dell'Impianto (RI) è definito nella norma CEI 11-27 come: “Persona designata alla più alta responsabilità dell'esercizio dell'impianto elettrico”, mentre il Preposto ai Lavori (PL) è definito come: “Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro”.
Quando un addetto ai lavori può svolgere anche il ruolo di preposto ai lavori Pl?
URL: “Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro”. La norma CEI 11-27 precisa che qualora la URL sia una sola persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione del lavoro elettrico, ossia il già noto Preposto al Lavoro (PL).
Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”, cioè: sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.