Domanda di: Ing. Mariapia Giordano | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5
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i vizi di merito sono vizi che consistono nella inosservanza del principio generale di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione), quindi nella violazione, da parte della pubblica amministrazione, di norme non giuridiche di opportunità, equità, economicità, eticità.
I vizi di legittimità sono classificati in tre categorie: l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge. Tutti e tre i vizi possono condurre all'annullabiltà dell'atto amministrativo.
L'eccesso di potere è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza.
Il concetto di merito amministrativo non è disciplinato da norme giuridiche; sostanzialmente esprime un'attività del tutto discrezionale, nel cui espletamento la pubblica amministrazione compie valutazioni ed apprezzamenti circa l'opportunità, l'utilità, la convenienza e la giustizia di una certa scelta.
Un contratto nullo è privo di effetti, il giudice accerta l'esistenza del relativo vizio con sentenza di mero accertamento, il contratto annullabile produce effetti, che il giudice può rimuovere retroattivamente con sentenza costitutiva.