In Italia, picchiare una persona non è mai legale, costituendo reato di percosse (art. 581 c.p.) o lesioni personali (art. 582 c.p.). L'unica eccezione è la legittima difesa (art. 52 c.p.), che consente l'uso della forza solo se proporzionato, necessario per difendere un diritto proprio o altrui e contro un'aggressione ingiusta.
L'art. 582 del Codice Penale disciplina il reato di lesioni personali e punisce chiunque volontariamente pone in essere un comportamento idoneo a provocare una malattia nel corpo o nella mente di chi lo subisce. Nel caso in cui si aggredisce qualcuno è possibile procurare lesioni personali di diverso tipo.
Chiunque percuote taluno(1), se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente(2) è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies)(3), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 [c. nav.
L'aggressione diventa un reato d'ufficio solamente se le lesioni personali sono gravi o gravissime. Le lesioni vengono considerate gravi se mettono in pericolo di vita la vittima, se hanno una prognosi di oltre 40 giorni, o provocano l'indebolimento permanente di uno dei sensi o di un organo.
Lo schiaffo al pari di una spinta, di un calcio o di uno strattonamento rientra tra le condotte del delitto di percosse, previsto dall'art. 581 del codice penale con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 309 euro.