L'asseverazione Bonus Casa è obbligatoria per le comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021, tranne se, prima di questa data, contemporaneamente la fattura era già stata emessa, l'eventuale saldo della stessa era già stato pagato e l'accordo tra cedente e cessionario era già stato stipulato.
Quando non serve visto di conformità e asseverazione?
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta in detrazione di questi Bonus. Gli unici casi in cui non è necessaria l'apposizione del visto di conformità, sono descritti nella Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021, all'art. 1, c.
Con la modifica introdotta dal Decreto legge 234/2021, dal 2022 è necessario presentare visto di conformità e attestazione di congruità prezzi anche nel caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e non solo in caso di cessione del credito/sconto in fattura.
La dichiarazione/asseverazione va inviata tassativamente entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che viene stabilita dall'attestazione della funzionalità dell'impianto alla data del collaudo oppure con altra attestazione del soggetto che ha eseguito i lavori o del tecnico che compila l'asseverazione.
la sostituzione di pompe di calore aria-aria; l'installazione, la sostituzione e il rinnovamento di pannelli solari fotovoltaici fuori dai centri storici; i lavori per l'eliminazione di barriere architettoniche, (installazione, riparazione e sostituzione di ascensori, servoscala, montacarichi e rampe).