Commette il reato di ingiuria (ex art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente. Commette il reato di diffamazione (ex art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa.
Se una persona riceve delle offese direttamente, invece, si parla di ingiuria, un reato depenalizzato nel 2016 e ora considerato un illecito civile. Il legislatore ha ritenuto tale situazione meno grave della precedente, dato che il soggetto può replicare e difendersi subito dagli attacchi.
L'ingiuria è invece rivolta direttamente alla vittima, in un colloquio a due, a prescindere dal fatto che ad assistere possano essere anche altre persone. Entrambe le condotte possono verificarsi mediante l'espressione di offese verbali o scritte, anche con l'utilizzo di mezzi telematici. La diffamazione è reato.
La vittima, dunque, dovrà dimostrare di aver subito una lesione al proprio onore e decoro. Per dimostrare l'ingiuria si potrà ricorrere alle prove tipiche previste nel processo civile, ovvero alla prova testimoniale, alla prova documentale, a registrazioni video e audio nonché alla confessione del responsabile.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.