Domanda di: Osvaldo Villa | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018), in effetti, definisce “somministrazione fraudolenta” la somministrazione di lavoro che “è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.
81, dispone espressamente che il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
La durata massima consentita è di 24 mesi complessivi presso il medesimo utilizzatore. In caso di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, tra l'Agenzia per il Lavoro e il lavoratore non è possibile superare la durata massima complessiva di 48 mesi.
Quali sono le tutele del contratto di somministrazione?
In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, comma 1).
Quando è vietata la somministrazione di manodopera?
Non da ultimo la somministrazione di lavoro è vietata per tutti quei datori di lavoro che non effettuano la valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori stessi. Occorre sottolineare poi che non se ne può far ricorso nelle pubbliche amministrazioni.