Domanda di: Giacinta Guerra | Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2026 Valutazione: 4.7/5
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Le minacce non costituiscono reato (art. 612 c.p.) quando il male prospettato non è ingiusto (es. minaccia di far valere un diritto come una causa legale), se espresse in un contesto di scherzo o goliardia, o se la frase è così generica e lieve da non intimidire realmente. Non è reato neanche la minaccia condizionata, la cui efficacia dipende da un comportamento evitabile della vittima.
L'art. 612 del Codice Penale punisce chi minaccia ad altri un ingiusto danno. In termini concreti, il reato sussiste quando una persona, con parole, gesti o comportamenti, fa temere a un'altra un male ingiusto, diretto a sé o a persone a lei vicine.
La minaccia semplice deve essere denunciata entro 90 giorni di tempo, mentre per la minaccia grave lo si può fare anche dopo 6 mesi. Qualora si trattasse di una minaccia senza prova, si potrà sporgere una denuncia contro ignoti. Quando si prescrive il reato di minaccia? Il reato di minaccia si prescrive in 6 anni.
La violenza verbale consiste nell'offendere, denigrare, sminuire o minacciare una persona. Questo tipo di abuso può verificarsi in diversi tipi di relazione come quella tra genitore e figlio, tra partner o nei contesti lavorativi lasciando cicatrici emotive invisibili.
Gli insulti sono reato (diffamazione) quando offendono la reputazione di una persona assente, comunicando con almeno altre due persone o tramite mezzi di pubblicità (social media, stampa), mentre l'offesa diretta ("in faccia") non è più un reato ma un illecito civile (ingiuria depenalizzata). I reati includono l'attribuzione di fatti determinati (es. "ladro") o l'uso di espressioni che ledono gravemente l'onore e la reputazione, soprattutto se diffuse pubblicamente o tramite mezzi tecnologici, configurando anche casi di diffamazione aggravata.