Domanda di: Dr. Brigitta Serra | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.5/5
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Il beneficio della detenzione domiciliare, tuttavia, non è concesso a chi non è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto condannati per evasioni o per recidiva. Ad ogni modo la pena non deve essere superiore a 4 anni di reclusione, anche se si tratta di un residuo ancora da scontare.
Gli arresti domiciliari non possono essere concessi a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. Tale disposizione è stata aggiunta nel contesto dell'art. 284 c.p.p. dall'art. 16 comma 4 del d.l 24 novembre 2000 n.
Fondamentalmente è il Giudice che decide sulla durata di una determinata misura cautelare. L'organo Giudicante può disporre la cessazione della misura laddove ritenga che non sussistano più i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari che ne hanno fondato la richiesta.
Per tale ragione, per ottenere gli arresti domiciliari, sarà necessario presentare al Giudice un'apposita istanza, nella quale dovranno essere rappresentate e argomentate le ragioni per cui ci si ritiene meritevoli di una misura meno afflittiva (gli arresti domiciliari) rispetto a quella in atto (custodia in carcere).
Il reato di evasione è un delitto previsto dall'art. 385 del codice penale e punisce l'arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari). La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a tre anni.