Il calcolo danno morale varia se esso è collegato o meno al calcolo danno fisico, cioè un pregiudizio biologico. Infatti quando quello biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene di solito risarcito in automatico. Si ottiene quindi il risarcimento per danno morale e danno biologico.
Quando un soggetto subisce un danno biologico superiore ai 3 punti di invalidità, gli viene riconosciuto anche il danno morale, quindi non va provata la sua esistenza.
12060, in sintonia con un precedente del 2001, ha ribadito che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsiasi incidenza di fatti ed avvenimenti successivi, ivi compresa la morte del soggetto leso.
Il danno morale è normalmente definito dalla giurisprudenza come “l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito” (Cass. n. 10393/2002).
Di solito, per la determinazione dell'ammontare viene applicato un aumento percentuale, del 30% o anche oltre, sul valore del danno biologico, quando risulta che la menomazione psicologica ha inciso «in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati» [3].