Domanda di: Ing. Ermes Montanari | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.5/5
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Le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti: dalla parte invitante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento dell'adesione o della partecipazione al primo incontro preliminare. Invece, nulla è dovuto dalla parte invitata che non si presenti al primo incontro.
La mediazione obbligatoria è quella particolare procedura che un soggetto è tenuto ad attivare in relazione ad una determinata controversia, se intende agire successivamente in giudizio per la tutela dei propri diritti. Tale adempimento è richiesto in relazione ad alcuni specifici casi, individuati dalla legge.
Le spese di avvio devono essere versate: dalla parte istante al momento del deposito della domanda. dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.
nel caso di liti interne (tra condominio e condòmini), tutti i condòmini pagano, sempre in proporzione ai millesimi, le spese di mediazione, meno il/i condomino/i controparte, che sostiene autonomamente le proprie spese di mediazione e quelle legali.
Il pagamento delle spese di mediazione può essere effettuato tramite BANCOMAT, CARTA DI CREDITO o PAGOPA. Le fatture per le indennità di mediazione saranno intestate alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla risoluzione del 13/6/1981 n.