Quando si emette la nota di credito art. 26?

Domanda di: Sig. Kai Rinaldi  |  Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2026
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La nota di credito art. 26 (DPR 633/72) si emette per ridurre l'imponibile o l'IVA di una fattura già registrata. Ciò avviene entro 12 mesi dall'operazione per errori, sconti o accordi. Senza limiti temporali (o entro i termini di accertamento), si emette per nullità, annullamento, revoca del contratto o procedure concorsuali infruttuose.

Quando emettere nota di credito art. 26?

In base all'articolo 26 del D.P.R. 633/72, per poter essere considerata valida la nota di credito deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di emissione della fattura errata.

Quando si emette una nota di credito?

La nota di credito va quindi emessa tutte le volte che una fattura inviata a un cliente presenta qualche errore, di importo o dicitura.

Quando si applica l'articolo 26 del DPR 633/72?

L'articolo 26 disciplina le rettifiche degli imponibili sia in aumento che in diminuzione. In caso di variazione in aumento occorre emettere una nuova fattura applicando l'aliquota IVA prevista per l'operazione in oggetto.

A cosa corrisponde n2 2 codice IVA?

I titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario devono utilizzare il codice natura 2.2 nelle fatture emesse. Il codice IVA n. 2.2 identifica infatti le operazioni non soggette ad IVA, comprese quelle effettuate da partite IVA che applicano il regime dell'imposta sostitutiva.

NOTA DI CREDITO POSSIBILE ANCHE SENZA ATTENDERE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA