Il TFR è corrisposto d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione, e viene liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (CIRCOLARE INPS N. 73). Da quel momento l'INPS avrà 3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR.
Il trattamento di fine rapporto - TFR - costituisce una forma di retribuzione differita che matura di anno in anno e si rende disponibile all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o nei casi di anticipazione di cui all'art. 2120 c.c..
Non spetta in alcune circostanze particolari. Facciamo l'esempio di qualche caso: se è destinato alla formazione della pensione complemetare; se il dipendente chiede un anticipo pari al 70% per l'acquisto della prima casa o per spese sanitarie, alla fine del rapporto di lavoro, riceverà solo il 30% rimanente.
Per calcolare l'ammontare annuo del TFR basta dividere la retribuzione annuale, comprensiva di tredicesima e quattordicesima, per 13,5. L'accantonamento viene rivalutato al tasso fisso del 1,5% rapportato ai mesi effettivi lavorati durante l'anno più una parta legata all'indice ISTAT dei prezzi dei beni al consumo.
In particolare, il Tfr “si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5”. I mesi vengono considerati interi per periodi di lavoro uguali o superiori a 15 giorni.