Domanda di: Ing. Fatima Gatti | Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2023 Valutazione: 4.7/5
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Costituisce contumacia la volontaria mancata comparizione, all'inizio dell'udienza (rectius del dibattimento) dell'imputato, libero o detenuto, che sia frutto di una sua precisa opzione difensiva[2].
Perché possa farsi luogo a giudizio in contumacia occorre che si verifichino le condizioni seguenti: a) che l'imputato sia in stato di libertà personale; b) che il fatto dell'assenza dal giudizio sia volontario; c) che l'imputato sia stato regolarmente chiamato in giudizio.
Nel diritto processuale penale, situazione di un imputato che, essendo stato citato in giudizio, si astiene dal comparire al dibattimento; nel diritto processuale civile, situazione della parte che si astiene da ogni attività processuale in un processo da essa iniziato o contro di essa promosso.
La contumacia, nel diritto e specialmente nel diritto processuale penale e civile, indica la condizione di chi, pur avendo l'obbligo di costituirsi dinanzi al giudice che esamina un processo che lo riguardi, omette di farlo. La locuzione latina corrispondente, tuttora utilizzata, è absente reo (assente il reo).
La "condanna in contumacia" si riferisce alla condanna di una persona che è stata giudicata colpevole di un crimine, ma che non è presente in tribunale per ricevere la sua condanna. Di solito, questo accade quando la persona è fuggita o si è nascosta per evitare di essere arrestata e processata.