Il conguaglio fiscale (IRPEF) spetta solitamente a dicembre o entro il 28 febbraio dell'anno successivo (es. per il 2025, entro il 28/02/2026) in busta paga, per allineare le tasse trattenute mensilmente a quelle effettivamente dovute. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il conguaglio viene effettuato nell'ultima busta paga.
Le tempistiche sono le seguenti: il conguaglio va fatto entro il 16 Gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta. In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il conguaglio si effettua alla data di cessazione.
I datori di lavoro sono tenuti a effettuare un conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente entro il 28 febbraio dell'anno successivo, o in corso d'anno nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione del 31 dicembre di ogni anno il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale in busta paga effettuando il corretto calcolo delle imposte dovute e delle detrazioni applicate annualmente; operazione della quale se ne occuperà lo Studio.
Il datore di lavoro è obbligato a fare il conguaglio fiscale?
Se nel corso dell'anno il lavoratore dipendente ha intrattenuto più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro (es. successione di contratti a termine), quest'ultimo è tenuto ad effettuare il conguaglio di tutte le somme corrisposte, indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.