E' nullo quando la legge prevede espressamente che la mancanza di un requisito nell'avviso (ad esempio, l'assenza della richiesta di chiarimenti prima di adottare un atto impositivo antielusivo o un atto impositivo non conforme alle risposte negli interpelli) rende nullo l'intero atto.
L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni (tecnicamente chiamato «accertamento ante tempus» è nullo, salvi i «casi di particolare e motivata urgenza» che l'Ufficio deve dimostrare.
Il contribuente che ritenga l'avviso di accertamento illegittimo o infondato può rivolgersi al Giudice tributario, rappresentato dalla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso dovrà essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (art. 21, D. Lgs.
Il contribuente che si rendesse conto che l'avviso di accertamento è affetto da un vizio così evidente che lo stesso Ufficio, nel riesaminare la posizione fiscale, possa rettificare il proprio operato, può presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate.
L'avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto. Come espressamente previsto dalla legge, gli avvisi di accertamento ed i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni “divengono esecutivi all'atto della notifica”.